STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SARDOLOG

Disposizioni Generali


Art.1 - E' costituita l'Associazione culturale "Sardolog"


Art. 2 - L'Associazione ha sede in Carbonia, Via Leonardo da Vinci 52


Art. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e ha le seguenti finalità :

      1. Studio e ricerche di carattere socio-culturale nell' ambito dell'identità sarda contemporanea.
      2. Promozione della conoscenza risultante dalle ricerche effettuate e della tutela del patrimonio culturale Sardo.
      3. L'Associazione si prefigge di raggiungere le finalità sopraindicate nei seguenti modi :
        • Pubblicazione di bollettini.
        • Pubblicazione libri.
        • Pubblicazione CD Rom.
        • Utilizzo delle reti Internet e di tutti i possibili strumenti di comunicazione esistenti.
        • Organizzazione di incontri, dibattiti, viaggi di istruzione, mostre, spettacoli teatrali e musicali, ed ogni manifestazione che possa promuovere i risultati delle ricerche dell'Associazione.
        • Promozione di contatti e scambi di esperienze con analoghe associazioni.

Per tali interventi l'Associazione si avvarrà delle agevolazioni finanziarie e contributive vigenti senza che ciò comporti il perseguimento di uno scopo di lucro.
L' Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni d'ogni genere da enti pubblici e privati ed emettere, qualora richiesta, relativa ricevuta fiscale.


Art. 4 - L'Associazione è apolitica, aconfessionale, multietnica e multirazziale.


Art. 5 - Dell'Associazione possono far parte sia singole persone fisiche e sia gruppi, collettività e imprese.


Art. 6 - Gli Associati non sono tenuti al pagamento di alcuna quota fissa, ma possono contribuire al fondo dell'Associazione con donazioni volontarie.
Sono tenuti a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione ed a prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera.
Prestano attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese sostenute.


Art. 7 - Recesso ed esclusione L'associato perde la qualifica di socio quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati recessi, esclusi o che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.


Art. 8 - Sono organi dell'Associazione :

      • L'Assemblea degli associati
      • Il Comitato Direttivo
      • Il Presidente
      • Il Segretario
      • Il Tesoriere
      • Il Portavoce

Art. 9 - Gli Associati formano l'Assemblea, hanno il diritto di voto e possono ricoprire cariche elettive.


Art. 10 - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno e si riunisce per :

      • Approvare il bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 Aprile.
      • Deliberare sul programma d'attività dell'anno successivo.

Art. 11 - Il Comitato Direttivo è composto da 3 ad 8 membri. Esso provvede alla nomina ed alla sostituzione dei suoi membri.


Art. 12 - Il Comitato Direttivo è composto da : Presidente - Segretario - Tesoriere - Portavoce - Consiglieri.
Il Comitato Direttivo ha il compito di:

      1. Deliberare la convocazione dell'Assemblea.
      2. Deliberare i programmi e le attività dell'Associazione.
      3. Amministrare il patrimonio dell'Associazione.
      4. Deliberare sulla eventuale esclusione dei soci.

Art. 13 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sua funzioni sono esercitate dal Segretario.


Art. 14 - Il Segretario redige i verbali delle Assemblee, cura l'archivio, invia ai soci le comunicazioni del Comitato Direttivo.


Art.15 - Il Tesoriere ha il compito di :

      • Incassare e custodire ogni somma devoluta all'Associazione versandola su apposito conto corrente bancario e/o postale.
      • Tenere aggiornato il libro mastro dove figureranno le entrate e le uscite in ordine cronologico, conservando ogni pezza giustificativa.
      • Curare l'inventario delle attrezzature nonché di tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione.
      • Tenere aggiornato l'archivio e tutte le pratiche amministrative.

Art. 16 - Il Portavoce provvede alle comunicazioni esterne dell'Associazione.


Art. 17 - Il Consigliere coadiuva gli altri membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento delle funzioni statutarie, è garante del regolare funzionamento del Consiglio Direttivo.


Art. 18 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da :

      • Contributi degli associati.
      • Contributi di ogni genere da parte di Enti pubblici e privati.
      • Rimborsi derivanti da convenzioni.
      • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, attività connesse, attività complementari.

Art. 19 - L'inizio e la chiusura dell'anno sociale sono fissati dal 1/01 al 31/12 di ogni anno. L'esercizio finanziario si chiude al 31/12 di ogni anno.


Art.20 - In caso di scioglimento dell'Associazione, il Comitato Direttivo nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione stessa.


Art. 21 - L'Associazione potrà richiedere in ogni tempo il riconoscimento della propria personalità giuridica con l'iscrizione nel pubblico registro e l'osservanza di tutti gli obblighi di legge.


Art. 22 - L'Associazione ha durata indefinita.


Art. 23 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme del Codice Civile.


Art. 24 - Il presente statuto può essere opportunamente completato dai regolamenti interni.