STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SARDOLOG Disposizioni Generali Art.1 - E' costituita l'Associazione culturale "Sardolog" Art. 2 - L'Associazione ha sede in Carbonia, Via Leonardo da Vinci 52 Art. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e ha le seguenti finalità :
Per tali interventi
l'Associazione si avvarrà delle agevolazioni finanziarie e contributive
vigenti senza che ciò comporti il perseguimento di uno scopo di lucro. Art. 4 - L'Associazione è apolitica, aconfessionale, multietnica e multirazziale. Art. 5 - Dell'Associazione possono far parte sia singole persone fisiche e sia gruppi, collettività e imprese. Art. 6
- Gli Associati non sono tenuti al pagamento di alcuna quota fissa,
ma possono contribuire al fondo dell'Associazione con donazioni volontarie. Art. 7
- Recesso ed esclusione L'associato perde la qualifica di socio quando
siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione
del rapporto associativo. Art. 8 - Sono organi dell'Associazione :
Art. 9 - Gli Associati formano l'Assemblea, hanno il diritto di voto e possono ricoprire cariche elettive. Art. 10 - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno e si riunisce per :
Art. 11 - Il Comitato Direttivo è composto da 3 ad 8 membri. Esso provvede alla nomina ed alla sostituzione dei suoi membri. Art. 12
- Il Comitato Direttivo è composto da : Presidente - Segretario -
Tesoriere - Portavoce - Consiglieri.
Art. 13 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sua funzioni sono esercitate dal Segretario. Art. 14 - Il Segretario redige i verbali delle Assemblee, cura l'archivio, invia ai soci le comunicazioni del Comitato Direttivo. Art.15 - Il Tesoriere ha il compito di :
Art. 16 - Il Portavoce provvede alle comunicazioni esterne dell'Associazione. Art. 17 - Il Consigliere coadiuva gli altri membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento delle funzioni statutarie, è garante del regolare funzionamento del Consiglio Direttivo. Art. 18 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da :
Art. 19 - L'inizio e la chiusura dell'anno sociale sono fissati dal 1/01 al 31/12 di ogni anno. L'esercizio finanziario si chiude al 31/12 di ogni anno. Art.20 - In caso di scioglimento dell'Associazione, il Comitato Direttivo nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione stessa. Art. 21 - L'Associazione potrà richiedere in ogni tempo il riconoscimento della propria personalità giuridica con l'iscrizione nel pubblico registro e l'osservanza di tutti gli obblighi di legge. Art. 22 - L'Associazione ha durata indefinita. Art. 23 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme del Codice Civile. Art. 24 - Il presente statuto può essere opportunamente completato dai regolamenti interni. |